BASE-1343 1.8.1-55

La patente nautica può essere sospesa:

A per assunzione del comando in stato di ebbrezza (ubriachezza) o sotto effetto di stupefacenti (droghe).
B a seguito di denuncia di evento ordinario.
C per mancanza a bordo delle dotazioni di sicurezza.

L'Art. 53-bis del D.Lgs. 171/2005 (introdotto dalla riforma D.Lgs. 229/2017) prevede espressamente la sospensione della patente nautica per chi conduce un'unità da diporto in stato di ebbrezza alcolica o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti. La s…

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