BASE-1324 1.8.1-36

L'attività di assistenza e traino:

A è consentita con riferimento a imbarcazioni e natanti, previa sottoscrizione di una polizza assicurativa e comunicazione alla Capitaneria di porto competente.
B è consentita con riferimento ai soli natanti, previa comunicazione alla Capitaneria di porto competente.
C non è consentita.

L'art. 41 del D.Lgs. 171/2005 (come modificato da D.Lgs. 229/2017) consente l'attività di assistenza e traino sia alle imbarcazioni sia ai natanti, subordinandola a due condizioni cumulative: la stipula di una polizza assicurativa e la comunicazione preventiva alla Capitaneria di porto territorialmente competente. Entrambi i requisiti devono essere soddisfatti contemporaneamente.

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