L'attività di assistenza e traino:
Spiegazione
L'art. 41 del D.Lgs. 171/2005 (come modificato da D.Lgs. 229/2017) consente l'attività di assistenza e traino sia alle imbarcazioni sia ai natanti, subordinandola a due condizioni cumulative: la stipula di una polizza assicurativa e la comunicazione preventiva alla Capitaneria di porto territorialmente competente. Entrambi i requisiti devono essere soddisfatti contemporaneamente.
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