Per quanto non previsto dalle disposizioni del Codice della nautica, si applicano:
Spiegazione
L'Art. 1 comma 2 del D.Lgs. 171/2005 stabilisce espressamente che, per tutto ciò che non è disciplinato dal Codice della nautica da diporto, si applicano in via sussidiaria le disposizioni del Codice della navigazione (R.D. 327/1942). Si tratta di una clausola di rinvio generale che garantisce la continuità dell'ordinamento nautico.
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