Gli ormeggi riservati alle persone con disabilità:
Spiegazione
Il D.Lgs. 171/2005 (Codice della Nautica da Diporto) prevede che gli ormeggi riservati ai portatori di handicap, quando non utilizzati per la loro destinazione specifica, possano essere temporaneamente occupati da altre unità. L'obbligo scatta nel momento in cui il portatore di handicap comunica la propria necessità al concessionario con almeno 24 ore di anticipo: a quel punto l'unità occupante deve liberare il posto.
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