BASE-0465 1.4.1-21

Gli ormeggi riservati alle persone con disabilità:

A quando non impegnati a tale fine, possono essere occupati da altra unità, con l'obbligo di essere liberati in caso di richiesta di portatore di handicap comunicata al concessionario almeno 24 ore prima.
B non possono mai essere occupati da altra unità.
C possono essere occupati solo da natanti per trascorrere la notte.

Il D.Lgs. 171/2005 (Codice della Nautica da Diporto) prevede che gli ormeggi riservati ai portatori di handicap, quando non utilizzati per la loro destinazione specifica, possano essere temporaneamente occupati da altre unità. L'obbligo scatta nel mo…

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