BASE-0464 1.4.1-20

I concessionari delle strutture dedicate alla nautica da diporto devono riservare ormeggi in transito:

A per la durata di 24 ore.
B per la durata di 48 ore.
C per la durata di 72 ore.

Ai sensi del D.Lgs. 171/2005 (Codice della Nautica da Diporto), i concessionari di strutture dedicate alla nautica da diporto sono obbligati a riservare una quota degli ormeggi per le unità in transito per una durata di 72 ore. Questo termine garanti…

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