I concessionari delle strutture dedicate alla nautica da diporto devono riservare ormeggi in transito:
Spiegazione
Ai sensi del D.Lgs. 171/2005 (Codice della Nautica da Diporto), i concessionari di strutture dedicate alla nautica da diporto sono obbligati a riservare una quota degli ormeggi per le unità in transito per una durata di 72 ore. Questo termine garantisce un periodo minimo sufficiente a coprire le esigenze di sosta temporanea dei diportisti in navigazione.
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