BASE-0270 1.3.2-10

In caso di conduzione sotto l'influenza dell'alcool di unità da diporto adibita a noleggio:

A è disposta la vendita coatta dell'unità da diporto.
B le sanzioni previste sono aumentate del 25%, qualora sia stato accertato un valore corrispondente a un tasso alcolemico superiore a 0,8 grammi per litro.
C la patente nautica è sempre revocata, qualora sia stato accertato un valore corrispondente a un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro .

L'Art. 53-bis del D.Lgs. 171/2005 prevede che, per le unità adibite a noleggio, la patente nautica sia revocata — senza possibilità di discrezionalità — quando il tasso alcolemico accertato supera 1,5 g/l. La revoca obbligatoria (e non facoltativa) è la sanzione accessoria prevista per questo livello di gravità, aggravata dalla natura commerciale dell'attività svolta.

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