BASE-0268 1.3.2-8

La sanzione per chi assume il comando o la condotta di un'unità da diporto in stato di alterazione psico-fisica:

A raddoppia in caso di sinistro.
B è stabilita dalla Capitaneria di porto all'atto del fermo.
C aumentata del 25% in caso di sinistro.

L'Art. 53-bis del D.Lgs. 171/2005 (introdotto dalla riforma D.Lgs. 229/2017) stabilisce espressamente che le sanzioni previste per chi conduce un'unità da diporto in stato di alterazione psico-fisica raddoppiano qualora dalla violazione derivi un sinistro marittimo. Il raddoppio si applica automaticamente per legge, senza margini di discrezionalità.

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