Chi assume il comando o la condotta di un'unità da diporto in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope è punito:
Spiegazione
L'Art. 53-bis del D.Lgs. 171/2005 (introdotto dalla riforma D.Lgs. 229/2017) prevede espressamente, per chi conduce un'unità da diporto in stato di alterazione psico-fisica da sostanze stupefacenti o psicotrope, una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 2.755 euro e 11.017 euro. Si tratta della fascia sanzionatoria più elevata prevista dal Codice della Nautica per le infrazioni legate all'alterazione del conducente, in ragione della gravità del rischio per la sicurezza della navigazione.
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