BASE-1432 1.8.2-19

Nelle zone di mare antistanti le spiagge, in assenza di corridoi di lancio e fermo restando quanto prescritto dall'ordinanza dell'Autorità marittima, la partenza ed il rientro dell'unità trainante lo sciatore nautico:

A durante la stagione balneare è possibile solo davanti a coste cadenti a picco sul mare, in assenza di balneazione.
B avviene con rotta normale alla linea di costa ed a velocità non superiore a 3 nodi.
C non è possibile in alcun caso.

In assenza di corridoi di lancio, la normativa diportistica consente la partenza e il rientro dell'unità trainante lo sciatore nautico nelle zone antistanti le spiagge a condizione che la rotta sia perpendicolare alla linea di costa e la velocità non superi i 3 nodi. Questa regola garantisce la sicurezza dei bagnanti limitando il tempo di transito nella zona di balneazione e mantenendo una traiettoria prevedibile e controllata.

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