BASE-1419 1.8.2-6

Nelle zone di mare antistanti le spiagge, in assenza dei corridoi di lancio, la partenza o il rientro delle unità navali a motore addette al traino di sciatori:

A deve avvenire a velocità non superiore a cinque nodi nell'ultimo tratto dei 200 metri dalla batimetrica di metri 1,60.
B deve avvenire a velocità non superiore a sette nodi nell'ultimo tratto dei 200 metri dalla batimetrica di metri 1,60.
C deve avvenire a velocità non superiore a tre nodi nell'ultimo tratto dei 200 metri dalla batimetrica di metri 1,60.

In assenza di corridoi di lancio, le unità a motore adibite al traino di sciatori devono percorrere l'ultimo tratto di 200 metri dalla batimetrica di 1,60 m a velocità non superiore a 3 nodi. Questo limite, previsto dalla normativa sulla sicurezza ba…

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