BASE-1450 1.8.2-37

La pesca sportiva è l'attività esercitata:

A a scopo ricreativo o agonistico. Sono vietati, sotto qualsiasi forma, la vendita ed il commercio dei prodotti di tale tipo di pesca.
B a scopo ricreativo e propedeutico alla successiva vendita e commercio dei prodotti catturati.
C scopo ricreativo o agonistico. Sono consentiti la vendita ed il commercio dei prodotti di tale tipo di pesca solo per quantitativi inferiori, per ciascuna specie, a 5 Kg.

La pesca sportiva è definita dal D.M. 26 luglio 2023 come attività esercitata esclusivamente a scopo ricreativo o agonistico. La norma stabilisce un divieto assoluto di vendita e commercio del pescato, senza alcuna eccezione di quantità o specie: il prodotto non può in nessun caso entrare nel circuito commerciale.

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