BASE-1468 1.8.2-55

Generalmente, in zona A delle Aree Marine Protette l'ancoraggio:

A è consentito solo previa comunicazione all'Autorità marittima.
B è consentita.
C non è consentita.

In zona A delle Aree Marine Protette, detta zona di riserva integrale, qualsiasi attività che possa alterare l'ambiente marino è vietata: l'ancoraggio non è consentito perché l'ancora e la catena danneggiano i fondali (posidonia, coralligeno) e perturbano l'ecosistema. La L. 394/1991 art. 19 stabilisce che il regolamento istitutivo di ciascuna AMP definisce le attività vietate, e in zona A il divieto di ancoraggio è la regola generale.

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