BASE-1392 1.8.1-104

La patente nautica viene revocata in caso di:

A condotta con tasso alcolemico pari a 1,50 grammi per litro.
B per gravi atti di imperizia ed imprudenza.
C in caso di perdita dei requisiti morali e fisici.

La revoca della patente nautica è disposta quando vengono meno i requisiti morali o fisici richiesti per il rilascio, ai sensi del D.Lgs. 171/2005 Art. 39. La perdita di tali requisiti — ad esempio per sopravvenuta infermità fisica o condanne penali che incidono sui requisiti morali — fa venir meno il presupposto stesso su cui la patente è stata concessa, rendendo obbligatoria la revoca.

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