BASE-1383 1.8.1-95

L'obbligo dell'assicurazione sulla responsabilità civile ricade:

A sui motori di potenza superiore a 10 Cv.
B sui motori di potenza superiore a 40,8 Cv.
C su qualsiasi motore marino, amovibile e non, indipendentemente dalla potenza.

L'art. 123 del D.Lgs. 209/2005 (Codice delle Assicurazioni Private) impone l'obbligo di copertura RC a chiunque metta in circolazione un'unità da diporto dotata di motore marino, amovibile o fisso, indipendentemente dalla cilindrata o dalla potenza. Non esiste alcuna soglia minima di potenza che escluda dall'obbligo assicurativo.

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