Per navigazione da diporto s'intende la navigazione effettuata a scopo:
Spiegazione
L'Art. 1 del D.Lgs. 171/2005 definisce la navigazione da diporto come quella effettuata a scopo sportivo o ricreativo, senza fini di lucro, ma ammette anche l'uso a fini commerciali (noleggio, locazione) nelle forme disciplinate dallo stesso Codice. La risposta A è quindi corretta perché rispecchia integralmente la definizione normativa, che include entrambe le finalità.
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