BASE-1376 1.8.1-88

Per navigazione da diporto s'intende la navigazione effettuata a scopo:

A sportivo o ricreativo ovvero commerciale, come previsto dal Codice della nautica da diporto.
B ricreativo, dai cui esuli ogni forma di agonismo.
C solo sportivo.

L'Art. 1 del D.Lgs. 171/2005 definisce la navigazione da diporto come quella effettuata a scopo sportivo o ricreativo, senza fini di lucro, ma ammette anche l'uso a fini commerciali (noleggio, locazione) nelle forme disciplinate dallo stesso Codice. La risposta A è quindi corretta perché rispecchia integralmente la definizione normativa, che include entrambe le finalità.

Crea un account gratuito, monitora e salva i tuoi progressi e preparati all'esame con statistiche personalizzate.

Registrati gratuitamente

Vuoi esercitarti senza registrazione?

Prova il Quiz Base