BASE-1346 1.8.1-58

Il ritrovamento di un relitto va denunciato all'Autorità competente entro:

A 3 giorni dal ritrovamento o dall'approdo.
B 7 giorni dal ritrovamento o dall'approdo.
C 24 ore dal ritrovamento o dall'approdo.

Il Codice della Navigazione (R.D. 327/1942, Art. 501) stabilisce che chiunque rinvenga un relitto in mare è obbligato a denunciarlo all'Autorità marittima entro 3 giorni dal ritrovamento oppure, se ancora in navigazione, entro 3 giorni dall'approdo. Il termine di 3 giorni bilancia l'esigenza di tempestività con le difficoltà pratiche legate alla navigazione.

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