BASE-1328 1.8.1-40

In caso di violazioni da parte di una unità in leasing di disposizioni in materia di navigazione che prevedono sanzioni pecuniarie:

A l'utilizzatore a titolo di leasing dell'unità è obbligato in solido con l'autore delle violazioni, se persona diversa.
B il proprietario dell'unità (soggetto finanziatore del leasing) è tenuto al pagamento.
C le sanzioni sono suddivise tra il proprietario dell'unità e l'utilizzatore in leasing.

Ai sensi del D.Lgs. 171/2005, in caso di violazioni commesse a bordo di un'unità in leasing, l'utilizzatore (il conduttore del contratto di leasing) è obbligato in solido con l'autore materiale della violazione, qualora siano soggetti diversi. Questo principio di solidarietà garantisce che chi ha la disponibilità concreta dell'unità risponda delle infrazioni commesse durante il suo utilizzo.

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