BASE-1326 1.8.1.38

Con contratto di leasing nautico si intende:

A il finanziamento posto in essere da una banca o intermediario finanziario consistente nella concessione in utilizzo, per un determinato periodo di tempo e dietro il pagamento di un corrispettivo periodico (canone), di una unità da diporto.
B la locazione di una unità da diporto, senza diritto di riscatto.
C il leasing nautico non è applicato alla nautica.

Il leasing nautico è definito dal D.Lgs. 171/2005 (come modificato dal D.Lgs. 229/2017) come il contratto con cui una banca o un intermediario finanziario concede in utilizzo un'unità da diporto per un periodo determinato, dietro pagamento di canoni periodici, con facoltà di riscatto finale a favore dell'utilizzatore. È quindi uno strumento di finanziamento, non una semplice locazione.

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