BASE-1321 1.8.1-33

Le disposizioni sull'obbligo di assicurazione per responsabilità civile (decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni):

A si applicano anche ai motori muniti di certificato di uso straniero o di altro documento equivalente emesso all’estero, se impiegati nelle acque territoriali nazionali.
B non si applicano ai motori muniti di certificato di uso straniero o di altro documento equivalente emesso all’estero.
C si applicano ai motori muniti di certificato di uso straniero o di altro documento equivalente emesso all’estero, solo se impiegati nelle acque territoriali nazionali oltre 3 miglia dalla costa.

L'obbligo di assicurazione RC previsto dal D.Lgs. 209/2005 Art. 123 si applica a tutti i natanti che circolano nelle acque territoriali italiane, indipendentemente dalla loro nazionalità o dal tipo di documento di bordo. Un motore estero munito di certificato di uso straniero o documento equivalente, non appena entra nelle acque territoriali nazionali, è soggetto alla normativa italiana in materia di RC obbligatoria.

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