BASE-1319 1.8.1-31

Le disposizioni sull'obbligo di assicurazione per responsabilità civile (decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni) si applicano:

A a qualsiasi unità galleggiante
B a tutte le unità da diporto come definite dal codice della nautica.
C a tutte le unità da diporto come definite dal codice della nautica,con esclusione delle unità a remi e a vela non dotate di motore ausiliario.

L'art. 123 del D.Lgs. 209/2005 (Codice delle Assicurazioni Private) impone l'obbligo di assicurazione RC per le unità da diporto, ma esplicitamente esclude le unità a remi e le unità a vela prive di motore ausiliario. Queste imbarcazioni, non dispone…

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