BASE-1317 1.8.1-29

Le disposizioni del Codice della nautica:

A si applicano alla navigazione da diporto esercitata per fini esclusivamente lusori (ricreativi).
B si applicano sia alla navigazione da diporto esercitata per fini lusori (ricreativi), sia per fini commerciali, come definiti dal codice stesso.
C si applicano alle unità da diporto e della piccola pesca.

Il D.Lgs. 171/2005 Art. 1 definisce l'ambito di applicazione del Codice della Nautica da Diporto includendo sia la navigazione esercitata a scopo ricreativo sia quella esercitata a fini commerciali (locazione, noleggio, istruzione velica, ecc.), purché rientranti nelle definizioni del codice stesso. La riforma del D.Lgs. 229/2017 ha ulteriormente strutturato e ampliato le attività commerciali soggette al codice, confermando la doppia applicazione.

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