BASE-1305 1.8.1-17

Per le imbarcazioni da diporto, il nome:

A è imposto, qualora non vi provveda il proprietario entro un certo termine fissato dall'Autorità marittima.
B non è obbligatorio.
C è obbligatorio.

Il D.Lgs. 171/2005 non impone alle imbarcazioni da diporto l'obbligo di avere un nome: il proprietario può scegliere liberamente se denominare o meno la propria imbarcazione. L'identificazione obbligatoria avviene tramite la sigla alfanumerica di iscrizione, non tramite il nome.

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