BASE-1298 1.8.1-10

Il comandante di un'unità navale che omette di prestare assistenza ovvero tentare il salvataggio nei casi in cui ne ha l'obbligo a norma del Codice della Navigazione:

A è punito con la reclusione fino a 2 anni.
B è punito con la sanzione pecuniaria di euro 10.000.
C è punito con il ritiro della patente nautica.

L'Art. 490 del Codice della Navigazione (R.D. 327/1942) qualifica l'omissione di assistenza come reato penale e prevede la reclusione fino a 2 anni per il comandante che, avendone l'obbligo, omette di prestare soccorso o di tentare il salvataggio. Si…

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