BASE-1295 1.8.1-7

Il comandante di una unità, che durante la navigazione venga a conoscenza del pericolo in cui versa un'altra unità.

A è tenuto a prestarle assistenza solo se trovasi a non più di 10 miglia nautiche dall'unità in pericolo.
B è tenuto ad accorrere per prestare assistenza, quando possa prevedere un utile risultato.
C è tenuto a prestarle assistenza solo se trovasi a non più di 12 miglia nautiche dall'unità in pericolo.

L'Art. 490 del Codice della Navigazione (R.D. 327/1942) stabilisce che il comandante è obbligato ad accorrere in soccorso di chiunque si trovi in pericolo in mare, a condizione che l'intervento possa produrre un utile risultato e senza mettere a rischio la propria unità o le persone a bordo. Non esiste alcuna soglia di distanza: l'obbligo dipende dalla concreta possibilità di essere d'aiuto.

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