Il comandante dell'unità navale che in caso di urto non dia nei limiti del possibile alle altre unità le notizie necessarie per l'identificazione della propria imbarcazione:
Spiegazione
L'art. 43 del D.Lgs. 171/2005 (Codice della Nautica da Diporto) stabilisce che il comandante coinvolto in un urto è obbligato a fornire, nei limiti del possibile, le notizie necessarie all'identificazione della propria unità. Chi viola questo obbligo è soggetto a sanzione amministrativa pecuniaria da 1.032,00 Euro a 6.197,00 Euro, non a sanzioni penali o alla revoca della patente.
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