La licenza e gli altri documenti per le unità da diporto devono essere sempre tenuti a bordo in originale?
Spiegazione
Per la navigazione tra porti nazionali, l'art. 23 del D.Lgs. 171/2005 consente di tenere a bordo copie conformi all'originale dei documenti (licenza di navigazione, certificato di sicurezza, ecc.), anziché gli originali. Gli originali devono invece essere conservati in luogo sicuro a terra per evitarne la perdita o il deterioramento.
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