BASE-1338 1.8.1-50

L'atto di autorizzazione alla navigazione temporanea

A vale come documento di bordo e abilita alla navigazione nei limiti consentiti dalle caratteristiche di costruzione dell'unità da diporto, nonché alla navigazione in acque territoriali straniere per il periodo di tempo necessario alla partecipazione a fiere, saloni e altri eventi espositivi.
B vale come documento di bordo straordinario ed abilita alla navigazione senza alcun limite dalla costa, nonché in navigazione in acque internazionali.
C non vale come documento di bordo ed abilita esclusivamente alla navigazione da e per il cantiere di costruzione e/o manutenzione.

L'autorizzazione alla navigazione temporanea, disciplinata dal D.Lgs. 171/2005 Art. 20, vale a tutti gli effetti come documento di bordo e consente la navigazione nei limiti imposti dalle caratteristiche costruttive dell'unità. La norma prevede espressamente anche la possibilità di navigare in acque territoriali straniere per il tempo strettamente necessario alla partecipazione a fiere, saloni ed eventi espositivi.

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