La licenza di navigazione e gli altri documenti prescritti sono mantenuti a bordo:
Spiegazione
Ai sensi dell'Art. 23 del D.Lgs. 171/2005, la licenza di navigazione e gli altri documenti prescritti devono essere tenuti a bordo in originale. Tuttavia, quando la navigazione avviene esclusivamente tra porti dello Stato italiano, è ammessa la copia autentica in sostituzione dell'originale. Questa distinzione è fondamentale: per la navigazione internazionale l'originale è sempre obbligatorio.
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