BASE-1335 1.8.1-47

La licenza di navigazione e gli altri documenti prescritti sono mantenuti a bordo:

A in originale, o in copia autentica se la navigazione avviene tra porti dello Stato.
B esclusivamente in originale solo se la navigazione avviene tra porti di uno stesso compartimento marittimo.
C dopo esser stati vidimati annualmente da parte della competente Autorità marittima.

Ai sensi dell'Art. 23 del D.Lgs. 171/2005, la licenza di navigazione e gli altri documenti prescritti devono essere tenuti a bordo in originale. Tuttavia, quando la navigazione avviene esclusivamente tra porti dello Stato italiano, è ammessa la copia autentica in sostituzione dell'originale. Questa distinzione è fondamentale: per la navigazione internazionale l'originale è sempre obbligatorio.

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