BASE-1409 1.8.1-121

In generale il numero minimo dei componenti l'equipaggio di una qualsiasi unità da diporto (purchè non adibita a noleggio) è stabilito:

A dal comandante in funzione della navigazione da intraprendere in relazione alle condimeteo marine e alla distanza da porti sicuri.
B nel certificato di sicurezza per imbarcazioni da diporto.
C con ordinanza dell'Autorità marittima competente, trattandosi di navigazione entro 12 miglia.

Per le unità da diporto non adibite a noleggio, la normativa non impone un numero minimo di componenti dell'equipaggio: è il comandante a valutare le condizioni meteo-marine, la distanza da porti sicuri e la complessità della navigazione, assumendosi la responsabilità della scelta ai sensi del D.Lgs. 171/2005. Questa discrezionalità è propria della navigazione da diporto privata, dove il comandante risponde della sicurezza dell'unità e delle persone a bordo.

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