BASE-1362 1.8.1-74

La denuncia di evento straordinario è presentata:

A all'Autorità marittima o Consolare del porto di arrivo.
B all'Autorità di polizia del porto di arrivo.
C all'Autorità giudiziaria del porto di arrivo.

Ai sensi dell'Art. 20 del D.Lgs. 171/2005, il comandante di un'unità da diporto che abbia subito un evento straordinario (naufragio, incendio, collisione, ecc.) è tenuto a presentare denuncia all'Autorità marittima del porto di arrivo, oppure all'Autorità Consolare se il porto si trova all'estero. Queste autorità sono competenti per la sicurezza della navigazione e per la raccolta delle dichiarazioni relative agli incidenti in mare.

Crea un account gratuito, monitora e salva i tuoi progressi e preparati all'esame con statistiche personalizzate.

Registrati gratuitamente

Vuoi esercitarti senza registrazione?

Prova il Quiz Base