BASE-1331 1.8.1-43

Il comandante dell'unità navale che in caso di urto non dia nei limiti del possibile alle altre unità le notizie necessarie per l'identificazione della propria imbarcazione:

A è punito con la reclusione da uno a due mesi.
B è punito con il pagamento di un'ammenda fino a 206,00 Euro.
C è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.032,00 Euro a 6.197,00 Euro.

L'omessa comunicazione delle notizie identificative dopo un urto è sanzionata dal Codice della Navigazione (Art. 1189 in relazione all'Art. 485) con una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 1.032,00 Euro e 6.197,00 Euro. Si tratta di un illecito amministrativo, non penale, perché la condotta non integra il reato di omissione di soccorso (Art. 1158) ma una violazione degli obblighi di identificazione.

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