BASE-1334 1.8.1-46

Il contratto di locazione delle imbarcazioni e delle navi da diporto:

A deve essere tenuto a bordo in originale o copia conforme.
B va rinnovato in concomitanza della scadenza delle manutenzioni periodiche dell'apparato motore.
C può anche essere tenuto a bordo in copia fotostatica.

Ai sensi dell'Art. 49 del D.Lgs. 171/2005, il contratto di locazione deve essere tenuto a bordo in originale o in copia conforme all'originale. La copia conforme ha valore legale equivalente all'originale perché è autenticata, a differenza di una semplice fotocopia.

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