BASE-0460 1.4.1-16

Conseguentemente all'ormeggio da me compiuto e del conseguente moto ondoso generato, l'unità ormeggiata al mio fianco patisce dei danni per aver urtato contro la banchina. Pertanto, il danneggiato:

A ha diritto al risarcimento del danno stante l'irregolare condotta della navigazione e la conseguente responsabilità per urto tra navi, anche se dovuto al solo moto ondoso.
B ha diritto al risarcimento solo se il danno patito sia conseguenza di un urto per contatto fisico diretto di nave contro nave.
C ha torto poiché la sua unità non avrebbe urtato in banchina se egli si fosse prodigato per assicurare adeguatamente i suoi ormeggi nel mentre che mi accingevo ad ormeggiare la mia unità.

Il Codice della Navigazione (artt. 482 e seguenti) disciplina la responsabilità per urto tra navi estendendola anche ai danni causati dal moto ondoso generato dalla manovra di un'unità, senza che sia necessario un contatto fisico diretto. Chi manovra…

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